REGOLAMENTO CAMPO CALCETTO SERTINU

REGOLAMENTO CAMPO CALCETTO SERTINU

Gli orari di utilizzo dell'impianto sportivo , una volta concesso, devono essere tassativamente rispettati.

2. Presentarsi al centro sportivo almeno 10 minuti prima dell'inizio dell'orario di noleggio.
3. E' vietato svolgere attività differenti da quelle concordate per iscritto con le società.
4. L'accesso al campo di gioco è permessa solo ad atleti, allenatori e tecnici riconosciuti
ed individuati all'atto della richiesta.
5. La società o ente che richiesde l'impianto sportivo per le ragioni concordate risponde in toto dei danni cagionati a persone e cose, sollevando l'asd new team gestore da ogni
responsabilità.
6. Qualora la direzione del centro sportivo rilevi, anche successivamente all'usufrutto,
danni cagionati alla struttura sportiva è tenuto a risarcire il danno arrecato, nel piu
breve tempo possibile.
7. Gli atleti, nel svolgere l'attività sportiva non dovranno indossare, bracciali, anelli,
collane, occhiali o qualsiasi altro accessorio che possa recare danno ad altri atleti anche
involontariamente.
8. L' associazione e le società sportive che utilizzano l'impianto sportivo dovranno essere munite di personale formato per pronto soccorso o BLSD.
9. E' SEVERAMENTE VIETATO FUMARE all'interno del manto sintetico.
10.E' vietato utilizzare scarpe da calcio con tacchetti, ma solo scarpe in tela , gomma o da calcetto.
11.Ogni materiale sociale di atleti, tecnici o dirigenti dovrà essere sistemato nel terreno di gioco, o nelle panchine qualora non si abbia a disposizione uno spogliatoio.
12.E' vietato calciare verso la rete protettiva a cielo, arrampicarsi sulle porte, o sulle reti
sia delle stesse che perimetrali.
13.E' vietato utilizzare il pallone all'esterno dell'area di gioco.
14.

15.L'incaricato della società al termine dell'utilizzo dovrà ricollocare ogni accessorio e
materiale al proprio posto cosi come lo ha ricevuto, e qualora risulti difforme ,
comunicarlo e sostituirlo a proprie spese.
16.Se l'affidamento viene concesso a società e associazioni , il richiedente si fa carico della custodia pro tempore dei ragazzi dal loro ingresso nella struttura sino al termine
dell'attività, verificandone le condizioni di salute ai sensi di cui all'articolo 9, comma 2
del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno
2021, n. 87.
17.I frattini della struttura, se utilizzati dalle squadre ,dovranno essere depositati in
apposito cesto identificato all'uscita del campo da gioco.
18.Per quanto non disciplinato si confida nel buon senso civico.